Maternità surrogata e genitorialità omosessuale in Italia
Attualmente la maternità surrogata in Italia è una pratica vietata a tutti dalla legge 40/2004 (articolo 12, comma 6). Il ricorso a tale modalità di concepimento è considerato un reato, punibile con la reclusione da tre mesi a due anni e con pena pecuniaria da 600.000 a 1 milione di euro. Nel 2017 La Corte costituzionale ha definito questa pratica come un atto «che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane».
In Europa, invece, si prefigura una condizione differente. Nel Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca e Portogallo è considerata legale in forma altruistica, ovvero quando la gestante non viene pagata per portare avanti la gravidanza. In questo caso la madre riceve solo un rimborso spese che può comprendere alimenti, medicinali e giorni di lavoro impiegati. In questi paesi la surrogata viene garantita dal servizio sanitario nazionale o da cliniche convenzionate. Essa viene fortemente scoraggiata per stranieri non residenti ma non è vietata, diversamente da quanto accade in Belgio in cui è praticata solo in forma altruistica e solo per i residenti. La destinazione principale per la maternità surrogata da parte di coppie eterosessuali italiane è la Grecia poiché è una procedura legale per gli stranieri dal 2015. Nel 2014 la Suprema Corte di Cassazione aveva ribadito la contrarietà all’ordine pubblico del contratto di maternità surrogata. In tal modo si impediva il riconoscimento in Italia delle nascite avvenute all’estero e si statuiva lo stato di adottabilità del minore, qualora non godesse di alcun legame biologico con i genitori committenti.
La condizione per le coppie omosessuali è ancora più complessa. Nel nostro paese le coppie same-sex non possono accedere, come le coppie eterosessuali, alla maternità surrogata, ma nemmeno alla fecondazione eterologa o all’adozione legittimante. Qualora la coppia decidesse di ricorrere alla tecnica della fecondazione eterologa o della maternità surrogata all’estero potrebbe farlo esclusivamente in Russia o negli Stati Uniti. Al rientro in Italia si presenterebbero le stesse difficoltà sopra citate rispetto al riconoscimento dello status di genitori a entrambi i componenti della coppia. (Va ricordato che l’adozione congiunta di minori è aperta alle coppie dello stesso sesso per effetto della legge che ha loro garantito l’accesso al matrimonio, approvata nel 2017, della legge in materia di coabitazione, approvata nello stesso anno, e della legge in materia di unione civile, approvata nel 2014).
Il problema sorge dal momento che si ribadisce la necessità di garantire la salvaguardia dei preminenti interessi e necessità dei minori, che sono considerati espressioni di un principio di ordine pubblico tutelato in una pluralità di convenzioni internazionali (Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989). A questo proposito la corte di Cassazione si è espressa per andare a colmare un vuoto legislativo e ha emesso la sentenza 38162/2022. Per effetto di questa pronuncia, le coppie omosessuali possono adottare legalmente il bambino nato da maternità surrogata all’estero attraverso la procedura della adozione in casi particolari. Quest’ ultimo aspetto interessa principalmente il genitore d’intenzione, in quanto il genitore biologico viene riconosciuto a priori. Si specifica, inoltre che il legame affettivo generato da un’adozione in casi particolari viene equiparato a tutti gli effetti a quello di una adozione ordinaria.
Nonostante l’apertura della giurisprudenza in materia, il movimento LGBTQIA+ rivendica il riconoscimento automatico anche del genitore d’intenzione. Da un sondaggio svolto dall’ Ipsos emerge che il 45% delle persone in Italia si dichiara favorevole al fatto che i figli nati a seguito di maternità surrogata, nei Paesi in cui questa pratica è consentita, vengano registrati nei comuni di residenza della coppia dopo il loro rientro in Italia. Essi ritengono che sia un dovere dello Stato concedere anche a questi figli gli stessi diritti di tutti gli altri.
Articolo della dottoressa Ludovica Battaglia
Riferimenti
- https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/det_civile_sezioni_unite.page?contentId=SZC27792
- https://www.surrogacyitaly.com/
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