202017Apr
Il reato di “abbandono del tetto coniugale”

Il reato di “abbandono del tetto coniugale”

Nella vita di coppia può capitare che si verifichino dei momenti di crisi e che pertanto venga meno per i coniugi anche la volontà di coabitare sotto lo stesso tetto.

In questi casi è evidente che non è possibile che un giudice stabilisca immediatamente chi debba rimanere e chi invece debba andar via di casa, la giustizia d’altro canto ha i suoi tempi d’attesa e nel nostro paese, come noto, sono tutt’altro che rapidi.

La legge però sembrerebbe essere estremamente chiara nel prevedere che “chi abbandona il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con  la multa da € 103 a € 1.032”.

L’articolo 570 del codice penale appena ricordato punisce un reato per il quale quotidianamente si celebrano moltissimi procedimenti in Italia, le cui radici non di rado affondano nelle concomitanti cause di separazione o divorzio.

E’ bene sapere che la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi su tale reato ha arricchito la norma in questione di un ampio corollario di precisazioni e di limiti alla sua portata applicativa.

In primo luogo, gli ermellini hanno chiarito che l’abbandono della casa coniugale di per sé non costituisce reato, essendo necessario anche il venir meno dell’apporto assistenziale di cui l’altro coniuge può necessitare.

In altre parole, se l’allontanamento dal domicilio domestico non arreca alcun danno a colui o colei che vi rimane al suo interno, nessun reato può dirsi consumato.

I giudici capitolini hanno inoltre chiarito che l’abbandono del tetto coniugale deve ritenersi del tutto lecito quando è sorretto da validi motivi, ciò accade ad esempio nei casi, assai ricorrenti, in cui viene scoperta una relazione extraconiugale o quando si registrano condotte aggressive o violente dell’altro partner, tali da rendere insostenibile la convivenza.

Con l’entrata in vigore della legge Cirinnà che ha inaugurato le “unioni civili” e le “convivenze di fatto”, sorge un importante dubbio: il reato previsto dall’art. 570 c.p. rubricato “violazione di assistenza familiare” potrà applicarsi anche ai nuovi rapporti che sono invece, per così dire, para-familiari?

Da un lato, infatti, è vero che con la predetta riforma le unioni civili sono state equiparate a tutti gli effetti ai rapporti coniugali, dall’altro però si deve tener conto che la legge penale non consente, a differenza delle norme civilistiche, di operare analogie che non siano espressamente previste dal nostro codice penale.

La legge Cirinnà è dunque ancora troppo giovane perché si possa fugare questo dubbio, per il quale bisognerà aspettare le prime pronunce dei nostri tribunali.

Avv. Andrea Ricci

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