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Gelosia e privacy: Cosa NON fare per scoprire un tradimento

Gelosia e privacy: Cosa NON fare per scoprire un tradimento

La gelosia spesso nasce dal timore, più o meno fondato, di essere traditi e può portare chi ne soffre a perdere la capacità di autocontrollo e commettere azioni inopportune, illecite o addirittura penalmente rilevanti.

In questi casi occorre quindi mantenere sempre la calma e capire bene quali sono i limiti imposti dalla legge per verificare se effettivamente si è stati vittima di un tradimento senza correre rischi di finire nei guai.

Ecco gli errori da non fare per scoprire un tradimento

Il primo errore da evitare, sebbene la tentazione sia fortissima, è sicuramente quello di spiare i messaggi o le chat contenuti nel cellulare del proprio partner.

Molti infatti non sanno che la violazione della corrispondenza costituisce a tutti gli effetti un illecito penale e che per tale reato è prevista la pena della reclusione fino ad un massimo di un anno[1].

La situazione diventa ancor più grave qualora il colpevole dovesse anche divulgare il contenuto della corrispondenza carpita di nascosto ed al solo fine di creare un danno al partner fedifrago, in altre parole, per puro spirito di vendetta: in questi casi la pena che il giudice potrà irrogare aumenta fino a 3 anni reclusione.

Inutile aggiungere che se l’intrusione nella privacy altrui non avviene in modo clandestino ma addirittura con l’uso della forza le possibilità di finire in carcere aumentano notevolmente; ad esempio nel 2016 la Corte di Cassazione[2] ha condannato per il reato di “rapina” un uomo che in preda ad un atto di gelosia aveva strappato di mano alla propria fidanzata il cellulare per leggere i suoi messaggi.

Tra le altre cose da NON fare assolutamente in caso tradimento rientra senza alcun dubbio una pratica che attualmente è molto diffusa sul web, ossia quella di creare un finto profilo su un social network per mettere alla prova il proprio partner e chiedergli se sia disposto a consumare un tradimento.

Al riguardo occorre precisare che la legge[3] non prevede alcuna distinzione tra chi commetta il reato di “furto di identità altrui” e chi invece si attribuisca dati identificativi del tutto inventati.

Sempre in tema di social network è poi opportuno segnalare che è assolutamente vietato accedere ad un account senza il consenso del legittimo titolare, né può fungere da scusante il fatto di aver ricevuto in passato le credenziali per potervi accedere o il fatto di aver trovato il pc già connesso all’account, in ogni caso risulteranno infatti integrati gli estremi del reato di “accesso abusivo ad un sistema informatico”.[4]

Purtroppo, naturalmente solo per la persona tradita, la legge non consente nemmeno di vendicarsi facendo sapere al mondo intero di aver avuto accanto una persona infedele.

In tal caso infatti si rischia di passare dalla ragione al torto ed incorrere nel reato di “molestie” o anche in quello di “diffamazione”, in quanto da tale comportamento può scaturire indubbiamente un  turbamento della tranquillità psichica della vittima, nonché una lesione dell’onore personale.

Molto meglio quindi non perdere mai la calma e rassegnarsi a dover lavare i panni sporchi in casa propria.

Avv. Andrea Ricci

[1] Articolo 616 del codice penale
[2] Sentenza n. 24297/16 della Corte di Cassazione
[3] Articolo 494 del codice penale
[4] Articolo 615 bis del codice penale


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