Sesso e disturbo alla quiete pubblica: cosa fare se il condomino è troppo focoso?
A molti sarà capitato di sentire dei ‘rumori molesti’ provenire dal proprio vicino, siano essi semplici gemiti o addirittura urla di piacere, e non sapere come comportarsi in questi casi per vedersi riconosciuto il proprio, sacrosanto, diritto al riposo notturno.
Ebbene, quello che forse non tutti sanno è che un comportamento del genere può integrare gli estremi di uno specifico reato; infatti l’articolo 659 del codice penale punisce espressamente il “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” con una pena che può variare dalla semplice ammenda (di importo massimo pari a 309 euro) fino alla pena detentiva, ovvero “con l’arresto fino a tre mesi”.
Resta dunque da capire quando sussistono gli estremi di questo reato, anche noto come “disturbo alla quiete pubblica”, per il quale è possibile rivolgersi alle forze dell’ordine.
La questione è apparentemente molto semplice, perché la norma sembrerebbe consentire a chiunque di denunciare il proprio vicino sol perché questi, con i suoi strepiti, non lo lasci dormire durante la notte.
In realtà, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi più volte su tale argomento ed ha espressamente chiarito che non si configura alcun reato “allorquando si tratti di rumori prodotti in un edificio condominiale, ove il disturbo sia arrecato al circoscritto numero di inquilini di appartamenti sottostanti e soprastanti a quello di provenienza dei rumori stessi”.
Tuttavia, se è pur vero che per assumere rilevanza penale il comportamento dell’inquilino molesto debba essere tale da recare disturbo ad un numero indeterminato di condomini, e non solo a quelli delle abitazioni attigue, ciò non significa affatto che quest’ultimi debbano rassegnarsi a subire tali vessazioni notturne.
In questi casi, infatti, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sarà sempre consentito ricorrere al giudice civile per ottenere la condanna del condomino focoso al risarcimento di tutti i danni causati dalla produzione di quei rumori che abbiano oggettivamente superato il limite della “normale tollerabilità”.
Avv. Andrea Ricci
Per inviare la vostra domanda ai professionisti del Centro Il Ponte che curano la rubrica Botta&Risposta scrivere a info@centroilponte.com oppure richiedere un “consulto anonimo“, specificando che si tratta di una domanda per la rubrica
Per ricevere grauitamente accesso all’ebook “Il Vero e il Falso su miti e credenze della sessualità: L’erezione” , iscrivetevi alla Newsletter qui sotto .[wysija_form id=”1″]
Lascia un commento