292015Set
Rapporti sessuali tra parenti: quando si commette il reato di incesto?

Rapporti sessuali tra parenti: quando si commette il reato di incesto?

Il dizionario della lingua italiana definisce con il termine “incesto” (dal latino incestum – non puro, incasto) il “rapporto sessuale tra persone legate da vincoli di parentela”.
In ambito giuridico, tuttavia, la nozione di incesto assume un significato in parte diverso per molti aspetti.
Anzitutto, l’art. 564 del codice penale italiano punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque commetta incesto con un discendente, un ascendente, un fratello, una sorella o con un affine (i parenti del coniuge) in linea retta.
La prima differenza è dunque quella per cui secondo la Legge sono considerati incestuosi e passibili di sanzione penale non soltanto i rapporti sessuali con alcuni parenti in senso stretto, ma anche quelli commessi da altri soggetti che non sono legati da vincoli di sangue (ad esempio suoceri e nuore).
Allo stesso tempo, però, si può notare che non tutti i rapporti tra consanguinei sono vietati dal nostro ordinamento, ed infatti, sono considerati penalmente leciti, ad esempio, i rapporti tra zii e nipoti o tra cugini.
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il reato di incesto non è quindi finalizzato a reprimere i rapporti sessuali che possono generare, per il legame di sangue dei partner, rischi di malattie genetiche per il nascituro, non sussistendo infatti tra gli affini alcun vincolo di sangue.
Ciò che invece il legislatore ha inteso tutelare con la previsione di tale reato è la sacralità dell’immagine della famiglia dinanzi alla società e l’asessualità dei rapporti tra i soggetti che la compongono, nel suo nucleo più ristretto.
E’ importante sapere, inoltre, che il codice penale non punisce le condotte incestuose in quanto tali, ma soltanto quelle da cui sia derivato un “pubblico scandalo”.
In altre parole, fintanto che il rapporto si consumi e resti confinato nell’ambito delle mura domestiche, per la legge italiana non risulta commesso alcun reato.
Tuttavia, non sempre è agevole determinare quando sussista il presupposto richiesto dalla norma in questione.
Nell’antologia dei casi giurisprudenziali di incesto, ad esempio, è stata riscontrata la situazione di pubblico scandalo nel riconoscimento di un figlio nato da un rapporto incestuoso.
Infatti, la trascrizione dell’atto di nascita nei registri pubblici dell’anagrafe da parte dei genitori – parenti consente astrattamente a chiunque di poter accedere a tale informazione che è indubbiamente capace di suscitare nella collettività sentimenti di sdegno e disapprovazione.
Al contrario, all’esito di molti procedimenti per incesto è stato negato che il pubblico scandalo potesse consistere nella ricezione da parte delle forze dell’ordine di un esposto con il quale era stata denunciata l’esistenza di una relazione incestuosa.
A parere dei giudici, il verificarsi di una situazione di pubblico scandalo deve, anzitutto, essere provata “al di là di ogni ragionevole dubbio” e deve inoltre derivare, necessariamente, dalle modalità plateali con cui viene commesso il rapporto sessuale, non essendo sufficiente la semplice narrazione del fatto, di per sé, scandaloso.
Occorre specificare però, a scanso di equivoci, che qualora vengano commessi in ambito familiare altri reati più gravi, quali ad esempio quello di “violenza sessuale” o “atti sessuali con minorenne”, la punizione del colpevole si impone naturalmente a prescindere dalla situazione di scandalo che può derivare dal rapporto incestuoso.
E’ interessante notare inoltre che, in base alla normativa sopra richiamata, qualora all’atto sessuale segua una vera e propria relazione incestuosa si configura un’aggravante che consente al giudice di comminare una pena massima di otto anni di reclusione.
Infine, se la condanna per il reato di incesto riguarda un genitore, si impone inevitabilmente nei suoi confronti anche l’irrogazione della pena accessoria della perdita della potestà sui propri figli.

Avv. Andrea Ricci

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