232020Set
Sesso e alcol: esiste il reato di “stupro in stato di ebbrezza”?

Sesso e alcol: esiste il reato di “stupro in stato di ebbrezza”?

Riceviamo spesso domande dai nostri utenti in merito alle conseguenze che possano derivare dall’aver consumato un rapporto sessuale con una persona “alticcia” o addirittura “ubriaca”.

In un altro nostro articolo avevamo affrontato l’argomento, in particolare soffermandoci sul delicatissimo tema del consenso, chiarendo come possa configurarsi il reato di violenza sessuale qualora ci si approfitti delle condizioni di vulnerabilità in cui versa una persona in stato di ebbrezza e che, proprio per tale motivo, non sia in grado di esprimere un valido consenso.

La domanda cui vogliamo rispondere oggi invece è la seguente: cosa succede se entrambi i partner sono sotto i fumi dell’alcool? O meglio, se la persona che commette l’abuso è anch’essa ubriaca potrà rispondere di stupro oppure è da considerarsi incapace di intendere e di volere?

La risposta come vedremo è tutt’altro che scontata.

Ed infatti, l’articolo 85 del codice penale sembrerebbe inequivocabile laddove sancisce chenessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

Tuttavia, la regola stabilita dalla norma appena ricordata subisce delle eccezioni; in particolare, l’articolo 92 disciplina l’ipotesi in cui lo stato di incapacità di intendere e di volere sia dovuto a “ubriachezza volontaria o colposa” ovvero “preordinata”.

Per il nostro ordinamento nei primi due casi l’ubriachezza non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza del reato in questione, il giudice quindi non terrà minimamente conto delle particolari condizioni dell’imputato, il quale verrà giudicato senza beneficiare di sconti o subire aggravi di pena.

Al contrario, se lo stupratore fa uso di alcolici proprio per agevolare la commissione del reato (ad esempio si ubriaca per farsi coraggio ed approcciare la vittima) la pena verrà aumentata di un terzo.

Si tratta di una circostanza aggravante che si applica anche a chi si ponga in stato di ebbrezza “al fine di prepararsi una scusa” rispetto alla commissione del reato; egli dunque non potrà difendersi in alcun modo appellandosi a tale stato di incapacità.

Infine, è importante precisare che l’articolo 609 ter prevede un’altra circostanza aggravante che ricorre quando lo stupro è commesso “con l’uso di sostanze alcoliche” ma in questo caso occorre precisare che il soggetto di riferimento non è colui che commette il reato, bensì solo la vittima.

La Corte di Cassazione ha infatti stabilito con una recente sentenza[1] che tale aggravante non ricorre quando la persona abusata abbia volontariamente assunto alcolici ma si configura soltanto qualora quest’ultima sia stata direttamente indotta a bere dallo stupratore.

Avv. Andrea Ricci


[1] Cassazione Penale n. 32462 del 16.07.18





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