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Legge sul Revenge Porn? Approvato il “Codice Rosso”

Legge sul Revenge Porn? Approvato il “Codice Rosso”

“Codice Rosso”: Finalmente una legge sul Revenge Porn?

Con l’approvazione della legge 69 del 2019, nel nostro ordinamento è entrato in vigore il cosiddetto “Codice Rosso”, un pacchetto di norme finalizzate a garantire maggior tutela nei confronti delle vittime di violenza domestica e di genere.

Più precisamente, con il Codice Rosso sono state stabilite procedure più rapide per l’accertamento di alcune tipologie di reato, pene più severe ed introdotti nuovi reati all’interno del codice penale.

Tra questi ultimi, spicca indubbiamente il tanto atteso “revenge porn”, tecnicamente denominato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” che così recita:

 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento[1].”

 

Con l’introduzione di tale norma si è quindi voluto prevenire e contrastare un comportamento particolarmente odioso che in passato veniva punito ai sensi del codice della privacy o del reato di “diffamazione”, quindi in entrambi i casi con sanzioni che non apparivano particolarmente incisive, tenuto contro soprattutto dell’elevato numero di suicidi registrato negli scorsi anni.

Per tale reato oggi è invece prevista la possibilità di trarre subito in arresto il colpevole ed applicare nei suoi confronti misure cautelari pesantissime come gli arresti domiciliari o addirittura la custodia in carcere.

Il codice rosso ha previsto inoltre un termine più lungo per poter sporgere querela (si tratta di sei anziché tre mesi dall’accadimento dei fatti), così da lasciare alla vittima un margine di tempo maggiore per riflettere sulla opportunità di attivare o meno un procedimento penale per chiedere la punizione del colpevole.

In tal caso però la querela non potrà più essere ritirata con le ordinarie modalità presso gli uffici delle forze dell’ordine, bensì soltanto in tribunale dinanzi ad un giudice, il quale dovrà verificare la spontaneità e la fermezza di una tale decisione.

Limiti e criticità della legge

Purtroppo, a fronte di molti aspetti positivi come quelli appena evidenziati, nel nuovo delitto di “revenge porn” non mancano anche diverse problematiche che attengono alla sua interpretazione ed applicazione nel caso concreto.

In particolare, balza subito all’occhio il fatto che la norma in questione faccia riferimento esclusivamente alle immagini ed ai video “sessualmente espliciti”, lasciando così priva di sanzione, anzitutto, la diffusione di immagini di semplice nudo.

Per chiarire meglio le idee possiamo ad esempio ipotizzare il caso di un uomo che scatti alla propria compagna una foto mentre si trova su una spiaggia isolata in topless; la foto in questione potrebbe certamente essere “destinata a rimanere privata” per volere della protagonista, mentre al contrario non potrebbe dirsi con altrettanta certezza che la foto abbia anche una connotazione “esplicitamente sessuale”.

Dunque in un caso del genere un’ipotetica “vendetta” consistente nella diffusione in rete della foto in questione non potrebbe essere punita ai sensi del reato di revenge porn.

Ancora, altrettante perplessità sorgono dalla scelta di non sanzionare anche la messa in circolazione di file audio, per cui ad esempio non commetterebbe di certo il reato di revenge porn chi diffondesse la registrazione di una telefonata confidenziale e dal contenuto “piccante” o persino la registrazione audio di un intero rapporto sessuale.

Risulta poi estremamente difficile comprendere il senso e la portata applicativa della norma di nuovo conio laddove punisce espressamente l’invio di immagini o video “destinati a rimanere privati” e al contempo “senza il consenso delle persone rappresentate”.

Appare infatti legittimo dubitare che l’invio di un’immagine o di un video esplicitamente sessuale “destinato a rimanere privato” possa poi essere diffuso proprio con il consenso di chi vi aveva attribuito un tale vincolo di segretezza.

D’altro canto, se le immagini o il video fossero invece da considerare “di dominio pubblico” sarebbe allora ultronea la verifica di un consenso per la messa in circolazione degli stessi.

Semmai, posto che la finalità di questo reato doveva essere quella di tutelare la vittima della “porno vendetta” dal pericolo che le sue immagini o i video potessero diventare “virali”, sarebbe stato probabilmente più corretto e semplice imporre quale unico presupposto per la sussistenza del reato di revenge porn che la diffusione del materiale privato avvenisse senza il consenso dell’avente diritto.

Infine, sembra altrettanto criticabile la previsione con cui si è inteso punire colui che, avendo ricevuto a qualsiasi titolo il materiale compromettente, lo diffonda a terzi “senza il consenso delle persone rappresentate” ed “al fine di recare loro nocumento”.

Questo inciso rischia di diventare davvero molto pericoloso nell’applicazione concreta della norma, considerato che non è affatto facile dimostrare in sede processuale il motivo per cui è stato commesso un determinato reato; anzi, con riferimento a questo specifico reato il colpevole potrebbe addirittura difendersi semplicemente sostenendo di aver diffuso il materiale compromettente per motivi diversi rispetto a quello di voler causare un danno alla vittima (ad esempio per scambiarlo con altro materiale analogo o per soddisfare la curiosità di amici), tanto più se tra i due non vi sia stato nemmeno un rapporto di conoscenza diretta.

Oltretutto, rispetto all’obiettivo di tutela della dignità e riservatezza della vittima, viene spontaneo chiedersi quanto possa rilevare la ragione specifica che possa aver spinto una persona a compiere questo ignobile reato.


Avv. Andrea Ricci


[1] Articolo 612 ter codice penale






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