Il sesso estremo può essere considerato un reato?
Proprio in questi giorni è uscita una sentenza della cassazione (del 23 aprile 2015*) che determina come il sesso estremo, inteso come pratiche sadomaso e bondage, ovvero condivisione e sessualizzazione di dolore e/o costrizione, che spesso si avvale dell’utilizzo di attrezzi quali il paddle (palette di legno utilizzate per sculacciare nella pratica BDSM), fruste e corde per immobilizzare o farsi immobilizzare, è legale al momento che è appunto “condiviso”.
L’argomento è quanto mai attuale alla luce della letteratura erotica con sfumature sado-maso sempre più in in luce negli ultimi tempi (e non ci riferiamo solo al best-seller Cinquanta sfumature..).
Nel caso della sentenza in questione la figura del “masochista” avrebbe inizialmente dato il consenso ma le pratiche sono via via degenerate in bruciature e ferite non più condivise, facendo scattare la condanna penale al soggetto “sadico”.
In poche parole è necessario il “consenso libero, informato, revocabile e reciproco”, e il non arrecare al partner danni permanenti o alla vita “quotidiana”.
Anche i Diritti sessuali, elaborati dall’Associazione mondiale per la salute sessuale (WAS), parlano di libertà e sicurezza per “le pratiche e i comportamenti sessuali consensuali”.
Gli stessi principi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, i quali nella sentenza 17 febbraio 2005 negano al sadismo sessuale la dignità di “diritto soggettivo” e stabiliscono che “se è vero che ognuno ha il diritto di esercitare le pratiche sessuali nel modo più libero possibile, il rispetto della volontà della vittima delle pratiche estreme costituisce un limite a quella libertà”.
Possiamo quindi affermare che queste pratiche non fanno parte del diritto del singolo, ma possono essere messe in pratica con la collaborazione esplicita di entrambi, che traggano piacere rispettivamente dall’infliggere e ricevere costrizione e dolore.
Per rispondere alla domanda iniziale potremmo dire che il sesso sado-maso è un reato a meno che non vi sia il consenso da parte di entrambi i partner, quindi in nessun caso può essere imposto all’interno di alcun tipo relazione di coppia compreso ovviamente il matrimonio.
Questa sentenza riprende un concetto ribadito anche in ambito più strettamente sessuologico ovvero che ogni coppia ha una propria “sessualità ideale”, che è quella che la fa stare bene ed è proprio sui principi di complicità e condivisione che si basa una buona intesa di coppia, ciò vale ovviamente per persone adulte, consenzienti e non affette da patologie che possano influire sulla loro piena capacità di intendere e di volere.
Dott. Daniel Giunti
Cass. sent. n. 16899/15 del 23.04.15
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