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	<title>Lex &amp; The City Archivi - Il Ponte</title>
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	<description>Centro Integrato di Sessuologia Clinica</description>
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		<title>Le cinque regole per vincere contro il revenge porn</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex & The City]]></category>
		<category><![CDATA[Sex News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ultimamente si parla molto di gruppi Telegram in cui vengono diffuse immagini di ragazze, spesso anche minorenni. le vittime di questa diffusione di immagini o del revenge porn hanno degli strumenti per poter combattere contro questa situazione. Ecco le 5 regole da seguire: 1) DENUNCIARE: Se sono state diffuse in rete immagini di contenuto sessualmente...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://centroilponte.com/le-cinque-regole-per-vincere-contro-il-revenge-porn/">Le cinque regole per vincere contro il revenge porn</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://centroilponte.com">Il Ponte</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente si parla molto di gruppi Telegram in cui vengono diffuse immagini di ragazze, spesso anche minorenni. le vittime di questa diffusione di immagini o del revenge porn hanno degli strumenti per poter combattere contro questa situazione.<br />
Ecco le 5 regole da seguire:</p>
<p>1) <strong>DENUNCIARE</strong>: Se sono state diffuse in rete immagini di contenuto sessualmente esplicito contro la vostra volontà rivolgetevi immediatamente alle forze dell’ordine, o al vostro legale di fiducia, per sporgere una denuncia-querela. Il revenge porn infatti è un reato che è punibile solo se lo richiede formalmente la vittima entro il termine di sei mesi</p>
<p>2) <strong>PROVE</strong>: E’ importante procurarsi in anticipo le prove del reato. Se possibile fate subito uno ‘screenshot’ delle immagini pubblicate sul social network o dell’inserimento delle stesse su un gruppo di messaggistica istantanea. Annotatevi inoltre i nomi o i nickname delle persone che le hanno caricato in rete o che le hanno commentate. Un domani potranno essere citati in giudizio come imputati e testimoni del processo promosso in vostra tutela</p>
<p>3) <strong>ALTRI REATI</strong>: Spesso il revenge porn si accompagna o è preceduto da altri reati, il più diffuso è il “furto d’identità”. E’ bene sapere che la creazione su social networks di un profilo relativo ad un’altra persona contro la sua volontà è punito con pene severe, fino ad un anno di reclusione. Altrettanto grave è inviare messaggi molesti, fare sexting non gradito (anche postando commenti sconci o offensivi) è un comportamento penalmente rilevante per il quale si può sporgere querela</p>
<p>4) <strong>SEGNALARE LE VIOLAZIONI DELLA PRIVACY</strong>: Per impedire la diffusione delle immagini riservate o in generale per contrastare qualsiasi fenomeno di violazione della vostra privacy in rete potete inviare una segnalazione al gestore del sito o del sistema di messaggistica istantanea. Alcuni di essi sono dotati di una tecnologia particolarmente sofisticata in grado di rimuovere in automatico le immagini indicate nella vostra segnalazione ed impedire che possano essere nuovamente messe in circolazione</p>
<p>5) <strong>RISERVATEZZA</strong>: Nonostante il rispetto delle regole precedenti possa aiutarvi a tutelare la vostra privacy, ricordate che l’unica regola che vi potrà tutelare in assoluto è quella di preservare la segretezza dei vostri file. Ricordate sempre che la persona a cui inviate un file riservato potrebbe non essere la persona con cui condividerete il resto della vostra vita e che potrà quindi utilizzarlo impropriamente a vostro scapito</p>
<p>Ricordiamo ai nostri utenti che il Centro il Ponte si avvale della collaborazione di professionisti anche nel settore legale cui possono rivolgersi le vittime di revenge porn per chiedere un consulto o assistenza per sporgere querela, inviando una mail a: &#x69;n&#x66;&#111;&#64;&#x63;&#101;n&#x74;r&#x6f;&#x69;l&#x70;&#111;n&#x74;e&#x2e;&#x63;o&#x6d;</p>
<p><em><br />
<em><br />
</em></em></p>
<p><em>Per <strong>ricevere grauitamente </strong>accesso all’ebook<strong> “Il Vero e il Falso su miti e credenze della sessualità: L’erezione”</strong> , iscrivetevi alla Newsletter qui sotto <a title="Newsletter Il Ponte" href="http://goo.gl/R1EPkH" target="_blank">.</a></em></p>
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<p><em>Per inviare la vostra domanda ai professionisti del Centro Il Ponte che curano la rubrica Botta&amp;Risposta scrivere a &#x69;&#110;f&#x6f;&#64;c&#x65;&#x6e;t&#x72;&#x6f;&#105;l&#x70;&#111;n&#x74;&#x65;.&#x63;&#x6f;&#109; oppure <a title="Richiedi consulto" href="http://www.centroilponte.com/dove-trovarci/" target="_blank">richiedere un “consulto anonimo</a>“, specificando che si tratta di una domanda per la rubrica.</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sesso anale senza consenso. E&#8217; possibile sporgere denuncia?</title>
		<link>https://centroilponte.com/sesso-anale-senza-consenso-possibile-sporgere-denuncia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 15:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Botta e Risposta]]></category>
		<category><![CDATA[Lex & The City]]></category>
		<category><![CDATA[News & Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[sesso senza consenso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Salve, ho letto il vostro articolo sulla violenza sessuale nonostante il consenso della vittima (leggi l&#8217;articolo a cui fa riferimento)&#160;e l&#8217;ho trovato molto interessante.&#160;Mi &#232; capitato durante un rapporto consenziente che il partner abbia effettuato del sesso anale senza chiedermi se lo volessi fare, io ero fisicamente bloccata e non potevo sottrarmi, ne &#232; valso...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="gmail_default"></div>
<div class="gmail_default"><em>Salve, ho letto il vostro articolo sulla violenza sessuale nonostante il consenso della vittima <a title="Violenza sessuale con consenso della vittima" href="https://www.centroilponte.com/violenza-sessuale-con-consenso/">(leggi l&#8217;articolo a cui fa riferimento)</a> e l&#8217;ho trovato molto interessante. </em><em>Mi è capitato durante un rapporto consenziente che il partner abbia effettuato del sesso anale senza chiedermi se lo volessi fare, io ero fisicamente bloccata e non potevo sottrarmi, ne è valso a nulla dirgli che mi stava facendo del male e che questa cosa non mi andava bene. Posso denunciare questa violenza? Vi ringrazio, Marzia.</em></p>
<div dir="auto"></div>
</div>
<div class="gmail_default">Gentile Marzia,</div>
<div class="gmail_default">il partner con cui hai avuto il rapporto descrittoci è senz&#8217;altro passibile di denuncia-querela per il reato di violenza sessuale.</div>
<div class="gmail_default">Di fatto il rapporto anale è stato consumato contro la tua volontà e a nulla potrà valere la circostanza che invece, inizialmente, tu fossi d&#8217;accordo ad avere un, diverso, rapporto con questa persona. Il comportamento del tuo partner è senz&#8217;altro grave e da censurare, egli, incurante del tuo espresso dissenso e del dolore lamentato,  ha voluto assecondare egoisticamente le proprie pulsioni sessuali, violando così la tua libertà di autodeterminazione. E&#8217; opportuno farti sapere che in un eventuale procedimento penale, in quanto vittima di reato, potrai essere citata come testimone e dunque costituire la prova principale per una sentenza di condanna. Non esiti a contattarci per ulteriori informazioni.</div>
<div class="gmail_default">Saluti</div>
<div class="gmail_default"></div>
<div class="gmail_default">Avv. Andrea Ricci</div>
<div class="gmail_default"></div>
<div class="gmail_default"></div>
<div class="gmail_default"></div>
<div class="gmail_default">
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</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Violenza sessuale con consenso della vittima</title>
		<link>https://centroilponte.com/violenza-sessuale-con-consenso/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 21:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex & The City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.centroilponte.com/?p=7803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il reato di stupro pu&#242; essere compatibile con il consenso della vittima? Il reato di&#160; violenza sessuale per induzione E&#8217; noto a tutti che il nostro ordinamento punisce severamente la condotta di colui che commetta atti sessuali contro la volont&#224; di un&#8217;altra persona; in molti non sanno per&#242; che il codice penale prevede un&#8217;ulteriore ipotesi...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://centroilponte.com/violenza-sessuale-con-consenso/">Violenza sessuale con consenso della vittima</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://centroilponte.com">Il Ponte</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: 12pt">Il reato di stupro può essere compatibile con il consenso della vittima? Il reato di  violenza sessuale per induzione</span></h3>
<p>E’ noto a tutti che il nostro ordinamento punisce severamente la condotta di colui che commetta atti sessuali contro la volontà di un’altra persona; in molti non sanno però che il codice penale prevede un’ulteriore ipotesi di violenza sessuale, vale a dire quella in cui il reato viene commesso nonostante il consenso della vittima. Ontologicamente, sembrerebbe un autentico paradosso, eppure come vedremo, giuridicamente, non lo è affatto.</p>
<p>Leggendo attentamente l’articolo 609 bis del codice penale possiamo notare infatti che vi sono due distinti comportamenti che possono integrare il reato di violenza sessuale (punito con una pena compresa tra 5 e 10 anni di reclusione), ossia la “<strong>costrizione</strong>” e la “<strong>induzione</strong>” a compiere o subire atti sessuali.</p>
<p><strong>Per quanto riguarda la forma coercitiva del reato</strong> di violenza sessuale la norma appena citata specifica che la <strong>condotta deve consumarsi necessariamente con violenza, minaccia o abuso di autorità</strong>.</p>
<p>Dunque in tali casi è evidente come non possa esservi alcun consenso liberamente espresso all’atto sessuale da parte della persona che si trova a compierlo o a subirlo.</p>
<p>Al contrario, <strong>nella diversa ipotesi dell’induzione la vittima accetta serenamente di consumare il rapporto, ma il suo consenso non viene ritenuto valido al ricorrere di alcune circostanze.</strong></p>
<ul>
<li>La prima riguarda il caso in cui l’atto sessuale venga posto in essere con “<strong>abuso delle condizioni di inferiorità fisica</strong>” (ad esempio dettate dallo stato di ebbrezza) o “<strong>psichica</strong>” (ad esempio dovute a patologie psichiatriche) della vittima.</li>
<li>La seconda invece si verifica quando quest’ultima viene tratta in inganno e dunque non ha modo di accorgersi dell’avvenuta “<strong>sostituzione di persona</strong>”.</li>
</ul>
<p>Occorre però specificare che tale ipotesi non riguarda soltanto la “<strong>sostituzione fisica</strong>” dunque quella, per fare un esempio, commessa da chi si approfitti di una situazione di buio per sostituirsi al partner della vittima, ma riguarda anche quella, ben più frequente, in cui l’autore del reato si attribuisce una falsa identità o false qualità.</p>
<p>Per ancorare il dato normativo alle ipotesi più frequenti possiamo pensare ad esempio al caso paradigmatico del finto ginecologo, il quale sfruttando il contesto sanitario ponga in essere prestazioni di natura, solo apparentemente, medica, quali ispezioni dei genitali o palpazioni del seno, al chiaro e bieco fine di soddisfare la propria libido.</p>
<p>Naturalmente, in tale ipotesi lo stupratore privo di laurea e di iscrizione all’albo dei medici non potrà che rispondere, oltre che del delitto di violenza sessuale, anche dell’ulteriore reato di “esercizio abusivo di una professione”.</p>
<br />
<h3><span style="font-size: 12pt">Avv. Andrea Ricci</span></h3>
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<br />
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			</item>
		<item>
		<title>Dal matrimonio riparatore ad oggi</title>
		<link>https://centroilponte.com/matrimonio-riparatore/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 09:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex & The City]]></category>
		<category><![CDATA[Sex News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 10 Agosto 1981 &#232; sicuramente una data storica per la lotta alle violenze sessuali commesse nei confronti delle donne italiane, poich&#233; sancisce definitivamente l&#8217;epilogo del cosiddetto &#8220;matrimonio riparatore&#8221;, un istituto fortunatamente abrogato dal nostro parlamento con la legge n. 442/1981. In pratica, ai sensi dell&#8217;articolo 544 del codice penale, chiunque avesse commesso nei confronti...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://centroilponte.com/matrimonio-riparatore/">Dal matrimonio riparatore ad oggi</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://centroilponte.com">Il Ponte</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 10 Agosto 1981 è sicuramente una data storica per la lotta alle violenze sessuali commesse nei confronti delle donne italiane, poiché sancisce definitivamente l’epilogo del cosiddetto “<strong>matrimonio riparatore</strong>”, un istituto fortunatamente abrogato dal nostro parlamento con la legge n. 442/1981.</p>
<p>In pratica, ai sensi dell’articolo 544 del codice penale, chiunque avesse commesso nei confronti di una donna una “<strong>violenza carnale</strong>” o “<strong>atti di libidine violenti</strong>” poteva confidare nell’estinzione automatica di tali reati qualora avesse successivamente sposato la propria vittima.</p>
<p>Il matrimonio era definito “riparatore” perché comportava la cessazione di ogni effetto penale del reato e svolgeva al contempo la funzione sociale di rimuovere l’onta del disonore che gravava inesorabilmente su colei che, non ancora sposata, avesse perso la verginità.</p>
<p>Non è dunque un caso che questi reati risultassero collocati nel codice penale tra i “<strong>delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume</strong>” e non già nel novero di quelli posti a tutela della libertà personale; ciò che infatti veniva considerato particolarmente riprovevole e da scongiurare non era tanto lo stupro in sé, quanto semmai lo scandalo derivante dal fatto che una donna potesse perdere la verginità restando al di fuori del matrimonio.</p>
<p>E’ proprio per questi motivi che una volta contratto  il matrimonio riparatore non v’era più alcuna necessità di celebrare un processo per accertare le modalità con cui era stato consumato il rapporto sessuale, ormai agli occhi della società e della giustizia italiana il consenso espresso o meno dalla donna non assumeva più alcuna rilevanza.</p>
<p>Occorre considerare inoltre che molto spesso la donna ‘disonorata’, ma ancor prima la sua stessa famiglia, preferiva accettare la celebrazione di un matrimonio riparatore piuttosto che un defatigante processo penale tramite il quale l’abuso sessuale sarebbe divenuto certamente di dominio pubblico.</p>
<p>Nonostante tutto ciò, <strong>l’abrogazione del matrimonio riparatore deve molto proprio al comportamento di una giovane ragazza, Franca Viola, la quale con un estremo atto di coraggio fu la prima donna ad opporsi al matrimonio della persona che l’aveva violentata.</strong></p>
<p>Il fatto, avvenuto nel Dicembre del ’65, fece molto scalpore anche perché commesso in Sicilia ad opera di un malavitoso che provò in seguito ad estorcere ai familiari di Franca il consenso per la celebrazione del matrimonio riparatore, senza tuttavia riuscirci.</p>
<p>Il coraggio di questa donna dette un forte scossone alla coscienza pubblica italiana, sebbene come visto ci vollero comunque quindici anni prima che il matrimonio riparatore fosse finalmente espunto dal  nostro ordinamento.</p>
<p>Fortunatamente, oggi viviamo in un contesto sociale radicalmente diverso ove vige la piena parità dei sessi, la violenza sessuale è un reato punito con una pena che può variare tra cinque e dieci anni di reclusione<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> e non ammette alcuna scriminante; è bene precisare anzi che il fatto di <strong>aver commesso uno stupro nei confronti del proprio coniuge, anche separato o divorziato, o di una persona con la quale si è comunque avuto una relazione sentimentale costituisce una specifica aggravante</strong> che fa lievitare il massimo edittale fino a dodici anni di reclusione <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p>Avv. Andrea Ricci</p>
<br />
<br />
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo 609 bis del codice penale<br />
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Articolo 609 ter del codice penale</p>
<br />
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		<title>Diffusione in rete di video hot amatoriali: cos&#8217;è il revenge porn?</title>
		<link>https://centroilponte.com/diffusione-rete-video-hot-amatoriali-cose-revenge-porn/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 15:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex & The City]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;espressione &#8220;revenge porn&#8221;, letteralmente &#8220;porno vendetta&#8221; &#232; un fenomeno che purtroppo si sta largamente diffondendo sul web e che consiste nel vendicarsi del proprio ex caricando sulla rete un&#8217;immagine o un video che ritrae quest&#8217;ultimo nell&#8217;atto di consumare un rapporto sessuale. Le conseguenze dannose per la vittima sono, come immaginabile, a dir poco devastanti, dal...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’espressione “revenge porn”, letteralmente “porno vendetta” è un fenomeno che purtroppo si sta largamente diffondendo sul web e che consiste nel vendicarsi del proprio ex caricando sulla rete un’immagine o un video che ritrae quest’ultimo nell’atto di consumare un rapporto sessuale.</p>
<p>Le conseguenze dannose per la vittima sono, come immaginabile, a dir poco devastanti, dal momento che questo genere di file, dal contenuto estremamente riservato, una volta immesso nella rete diventa subito ‘virale’, circolando rapidamente sui vari ‘siti per adulti’ e nelle chat di gruppo dei sistemi di messaggistica istantanea; di fatto in questo modo è possibile, anche in pochissimi giorni, che migliaia e migliaia di persone prendano visione di tali immagini strettamente private.</p>
<p>La vittima purtroppo, oltre a soffrire una gravissima violazione della propria privacy, è al contempo costretta a subire tutte le reazioni che la visione di tali immagini può suscitare negli altri utenti della rete, quali offese di ogni genere, apprezzamenti per così dire ‘indelicati’, nonché a ricevere continue richieste di amicizie da perfetti sconosciuti, tutto ciò fin quando il gestore del sito, o il diretto interessato, non decida di oscurare la pagina web ove avviene questa sorta di linciaggio telematico.</p>
<p>E’ bene sapere che in Italia il fenomeno del “revenge porn” è punito attualmente ai sensi della normativa vigente in tema  di “<strong>diffamazione</strong>”  e “<strong>trattamento illecito dei dati personali</strong>”, ovvero con una pena massima di 3 anni di reclusione e 50.000 euro di multa.</p>
<p>Tuttavia occorre segnalare che, proprio al fine di contrastare in maniera più efficace questa piaga del web, la Camera dei Deputati ha recentemente approvato una proposta di legge finalizzata ad introdurre un nuovo reato, la “<strong>Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti</strong>”.</p>
<p>La proposta di legge in questione prevede che: “<em>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa a 5.000 a 15.000 euro”. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio</em>”.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
<p>Naturalmente, ai fini dell’entrata in vigore di tale proposta di legge, occorre ancora attendere l’ulteriore approvazione da parte del Senato.</p>
<p>Nel frattempo già diversi social network, tra cui il colosso Facebook, si sono attivati predisponendo varie strategie finalizzate a paralizzare il fenomeno del “revenge porn”.</p>
<p>Ad esempio, negli Stati Uniti, Canada e Australia, chiunque tema che possano essere pubblicate delle immagini riservate contro la propria volontà può effettuare una segnalazione al gestore di Facebook allegando il file ‘incriminato’ e consentire così, che lo stesso venga automaticamente riconosciuto e rimosso laddove dovesse essere pubblicato da un altro utente del social network.</p>
<p>Purtroppo, nonostante ciò, ogni giorno che passa apprendiamo di nuovi suicidi compiuti da chi evidentemente non è stato in grado di sopportare il peso massacrante di queste crudelissime vendette; per evitare che ciò continui a ripetersi bisognerebbe riuscire a far comprendere sul serio, sopratutto ai più giovani, che anche con un semplice ‘click’ è possibile uccidere una persona.</p>
<br />
<p>Avv. Andrea Ricci</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Disegno di legge recante “<em>Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455-A</em><em>​</em><em> e abb.</em><em>)</em>”</p>
<br />
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		<title>Dal delitto d&#8217;onore al delitto passionale, cosa cambia?</title>
		<link>https://centroilponte.com/delitto-donore-delitti-passionali/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Centri Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 09:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex & The City]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio infedele]]></category>
		<category><![CDATA[tradimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sono passati meno di trent&#8217;anni da quando il nostro parlamento ha approvato una legge con la quale ha cancellato definitivamente il&#160;&#8220;delitto d&#8217;onore&#8221;, una norma posta a tutela di chi, dopo aver subito l&#8217;onta di un tradimento, avesse voluto lavare con il sangue il proprio disonore[1]. In pratica, ai sensi dell&#8217;abrogato articolo 587 del codice penale,...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sono passati <strong>meno di trent’anni da quando</strong> il nostro parlamento ha approvato una legge con la quale ha <strong>cancellato definitivamente il</strong> &#8220;<strong>delitto d’onore&#8221;</strong>, una norma posta a tutela di chi, dopo aver subito l’onta di un tradimento, avesse voluto lavare con il sangue il proprio disonore<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>In pratica, ai sensi dell’abrogato articolo 587 del codice penale, <strong>l’uccisione del coniuge, della figlia o della sorella commesso in occasione della scoperta di una “illegittima relazione carnale” veniva punito in maniera molto ridotta, ovvero con una pena compresa tra tre e sette anni di reclusione</strong>, per il semplice fatto che tale comportamento della vittima potesse aver creato un disonore ed al contempo un particolare stato d’ira nei confronti dell’omicida.</p>
<p>Tale norma, figlia indubbiamente di una società maschilista e patriarcale, assegnava di fatto al <strong>capo famiglia un ruolo chiave nella gestione dei rigidi meccanismi familiari dell’epoca</strong>, avendo egli, come visto, addirittura il potere di sostituirsi al genero o al cognato per vendicare un tradimento consumato in loro danno.</p>
<p>Inoltre, occorre aggiungere che la stessa pena attenuata poteva essere applicata anche per l’omicidio della persona che si era resa complice della violazione del dovere di fedeltà coniugale.</p>
<p><strong>Al giorno d’oggi</strong>, nonostante l’abolizione del delitto d’onore, continua ancora a parlarsi di <strong>“delitti passionali”</strong> per fare riferimento ad <strong>omicidi in cui il movente è da attribuirsi alla gelosia o al desiderio di vendetta dell’omicida</strong> e che in qualche modo dovrebbe fungere da grave indizio di colpevolezza nella fase della individuazione del responsabile e,<strong> eventualmente, anche da attenuante in caso di condanna.</strong></p>
<p>Resta dunque da capire se effettivamente può costituire ancora oggi un’attenuante il fatto di aver commesso l’omicidio del proprio partner in preda ad un raptus di gelosia.</p>
<p>Ebbene, la questione non è di poco conto se si considera che in assenza di attenuanti il nostro codice penale prevede una sola pena applicabile per tale delitto, l’ergastolo<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p><strong>Scorrendo l’elenco delle ‘attenuanti comuni’</strong>, ossia quelle applicabili a tutti i reati, si può scorgere una circostanza che effettivamente potrebbe risolvere il suddetto quesito, ovvero quella della provocazione: “<strong><em>l’aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui</em></strong>”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p>Ciò tenendo conto anche del fatto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che <strong>‘fatto ingiusto’</strong> deve essere considerato <strong>non solo l’atto illecito o addirittura la commissione di un reato, ma anche la semplice “<em>inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza</em></strong>”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p>Tuttavia, bisogna anche considerare che <strong>al giorno d’oggi la violazione del dovere di fedeltà coniugale non è più ritenuta una condotta particolarmente grave e da stigmatizzare</strong>, in molti casi infatti ciò non viene nemmeno riconosciuto come causa di addebito in fase di separazione o divorzio.</p>
<p>Inoltre ai fini della sussistenza della attenuante in esame occorre che vi sia, se non una esatta proporzione, quantomeno un rapporto di adeguatezza tra il fatto ingiusto e la commissione di un reato.</p>
<p>Per tali ragioni<strong> oggigiorno, il semplice tradimento</strong>, per quanto biasimevole possa essere considerato,<strong> non potrà più essere in grado di attenuare la gravità di un omicidio.</strong></p>
<p>Avv. Andrea Ricci</p>
<br />
<p><span style="font-size: 8pt"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Legge n. 442 del 10 Agosto 1981 </span><br />
<span style="font-size: 8pt"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Articolo 577 del codice penale </span><br />
<span style="font-size: 8pt"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Articolo 62 n. 2 del codice penale</span><br />
<span style="font-size: 8pt"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cassazione penale, sentenza n. 12558/04</span></p>
<br />
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		<title>Gelosia e privacy: Cosa NON fare per scoprire un tradimento</title>
		<link>https://centroilponte.com/scoprire-un-tradimento/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 11:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex & The City]]></category>
		<category><![CDATA[Sex News]]></category>
		<category><![CDATA[tradimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centroilponte.com/?p=7158</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gelosia spesso nasce dal timore, pi&#249; o meno fondato, di essere traditi e pu&#242; portare chi ne soffre a perdere la capacit&#224; di autocontrollo e commettere azioni inopportune, illecite o addirittura penalmente rilevanti. In questi casi occorre quindi mantenere sempre la calma e capire bene quali sono i limiti imposti dalla legge per verificare...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La gelosia spesso nasce dal timore, più o meno fondato, di essere traditi e può portare chi ne soffre a perdere la capacità di autocontrollo e commettere azioni inopportune, illecite o addirittura penalmente rilevanti.</p>
<p>In questi casi occorre quindi mantenere sempre la calma e capire bene <strong>quali sono i limiti imposti dalla legge per verificare se effettivamente si è stati vittima di un tradimento</strong> senza correre rischi di finire nei guai.</p>
<h1><span style="font-size: 12pt">Ecco gli errori da non fare per scoprire un tradimento</span></h1>
<p>Il <strong>primo errore da evitare</strong>, sebbene la tentazione sia fortissima, è sicuramente quello di <strong>spiare i messaggi o le chat</strong> contenuti nel cellulare del proprio partner.</p>
<p>Molti infatti non sanno che la violazione della corrispondenza costituisce a tutti gli effetti un illecito penale e che per tale reato è prevista la pena della reclusione fino ad un massimo di un anno<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>La situazione diventa <strong>ancor più grave qualora il colpevole dovesse anche divulgare il contenuto della corrispondenza carpita di nascosto ed al solo fine di creare un danno al partner</strong> fedifrago, in altre parole, per puro spirito di vendetta: in questi casi la pena che il giudice potrà irrogare aumenta fino a 3 anni reclusione.</p>
<p>Inutile aggiungere che se l’intrusione nella privacy altrui non avviene in modo clandestino ma addirittura con l’uso della forza le possibilità di finire in carcere aumentano notevolmente; ad esempio nel 2016 la Corte di Cassazione<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> ha condannato per il reato di “<strong>rapina</strong>” un uomo che in preda ad un atto di gelosia aveva strappato di mano alla propria fidanzata il cellulare per leggere i suoi messaggi.</p>
<p><strong>Tra le altre cose da NON fare assolutamente in caso tradimento</strong> rientra senza alcun dubbio una pratica che attualmente è molto diffusa sul web, ossia quella di <strong>creare un finto profilo su un social network per mettere alla prova il proprio partner</strong> e chiedergli se sia disposto a consumare un tradimento.</p>
<p>Al riguardo occorre precisare che la legge<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> non prevede alcuna distinzione tra chi commetta il reato di “<strong>furto di identità altrui</strong>” e chi invece si attribuisca dati identificativi del tutto inventati.</p>
<p>Sempre in tema di social network è poi opportuno segnalare che <strong>è assolutamente vietato accedere ad un account senza il consenso del legittimo titolare</strong>, né può fungere da scusante il fatto di aver ricevuto in passato le credenziali per potervi accedere o il fatto di aver trovato il pc già connesso all’account, in ogni caso risulteranno infatti integrati gli estremi del reato di “<strong>accesso abusivo ad un sistema informatico</strong>”.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></p>
<p>Purtroppo, naturalmente solo per la persona tradita, la legge non consente nemmeno di vendicarsi facendo sapere al mondo intero di aver avuto accanto una persona infedele.</p>
<p>In tal caso infatti si rischia di passare dalla ragione al torto ed incorrere nel reato di “<strong>molestie</strong>” o anche in quello di “<strong>diffamazione</strong>”, in quanto da tale comportamento può scaturire indubbiamente un  turbamento della tranquillità psichica della vittima, nonché una lesione dell’onore personale.</p>
<p>Molto meglio quindi non perdere mai la calma e rassegnarsi a dover lavare i panni sporchi in casa propria.</p>
<p>Avv. Andrea Ricci</p>
<p><span style="font-size: 10pt"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo 616 del codice penale</span><br />
<span style="font-size: 10pt"> <a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sentenza n. 24297/16 della Corte di Cassazione</span><br />
<span style="font-size: 10pt"> <a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Articolo 494 del codice penale</span><br />
<span style="font-size: 10pt"> <a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Articolo 615 bis del codice penale</span></p>
<br />
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		<title>Intrecci familiari, incesto o tradimento?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 07:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex & The City]]></category>
		<category><![CDATA[Sex News]]></category>
		<category><![CDATA[incesto]]></category>
		<category><![CDATA[tradimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ho scoperto che mio marito ha una relazione con la moglie del fratello. Questa signora e anche la sorella del marito di mia sorella. Quale &#232; la mia posizione legale? Cosa posso richiedere?&#8221; Mara &#160; Gentile Mara, La situazione giuridica che hai inteso rappresentarci non &#232; diversa da molte altre in cui si &#232; verificato...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt"><em><strong>Ho scoperto che mio marito ha una relazione con la moglie del fratello. Questa signora e anche la sorella del marito di mia sorella. Quale è la mia posizione legale? Cosa posso richiedere?&#8221; Mara</strong></em></span></div>
<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt"> </span></div>
<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt">Gentile Mara,</span></div>
<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt">La situazione giuridica che hai inteso rappresentarci non è diversa da molte altre in cui si è verificato un tradimento e che quindi potrebbe sfociare in una sentenza di separazione con addebito.</span></div>
<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt">L&#8217;addebito consiste nell&#8217;attribuzione ad uno dei coniugi della causa della separazione (in questo caso potrebbe essere la violazione del dovere di fedeltà) e comporta la perdita del diritto al mantenimento, dei diritti successori oltre alla condanna alle spese della causa.</span></div>
<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt">Occorre tuttavia verificare se questo tradimento non costituisca espressione di una precedente lacerazione del rapporto coniugale (ad esempio mancanza di coabitazione per volontà di entrambi o altri tradimenti).</span></div>
<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt">Per completezza precisiamo che i vincoli di parentela e affinità che legano i protagonisti della situazione da Te descritta non assumono i caratteri del rapporto incestuoso.</span></div>
<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt">Dunque, non assumendo rilevanza penale, la vicenda in questione dovrà essere trattata nella opportuna sede civile.</span></div>
<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt">Se desiderasse discutere la questione e ricercare supporto potrebbe esserle utile rivolgersi ad uno psicologo che la aiuti ad affrontare la situazione nel caso le creasse disagio.</span></div>
<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt"> </span></div>
<div class="gmail_default">
<div class="gmail_default"><span style="font-size: 12pt"><span style="font-size: 12pt"><span style="font-size: 12pt">Avv. Andrea Ricci</span></span></span></div>
<div class="gmail_default">
<br />
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</div>
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		<title>Il reato di infanticidio &#8220;in condizione di abbandono&#8221;</title>
		<link>https://centroilponte.com/il-reato-di-infanticidio-in-condizione-di-abbandono-una-legge-a-tutela-delle-madri-deboli/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 17:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex & The City]]></category>
		<category><![CDATA[infanticidio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.centroilponte.com/?p=6781</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;omicidio di un neonato &#232; indubbiamente uno dei reati pi&#249; aberranti di cui una persona possa macchiarsi, tanto pi&#249; se a compierlo &#232; addirittura colei che lo ha dato alla luce. Eppure, sembrerebbe assurdo, la legge prevede che in alcuni casi l&#8217;infanticidio debba essere punito in misura decisamente pi&#249; lieve (da quattro a dodici anni...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’omicidio di un neonato è indubbiamente uno dei reati più aberranti di cui una persona possa macchiarsi, tanto più se a compierlo è addirittura colei che lo ha dato alla luce.</p>
<p>Eppure, sembrerebbe assurdo, la legge prevede che in alcuni casi l’infanticidio debba essere punito in misura decisamente più lieve (da quattro a dodici anni di reclusione) rispetto al reato di omicidio comune, per il quale è invece stabilito che: “<em>Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno</em>”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>L’articolo 578 del codice penale prevede infatti una specifica ipotesi in cui l’omicidio del neonato, sebbene non possa ritenersi giustificato, merita comunque di essere considerato in qualche modo ‘attenuato’ per via delle condizioni di “<strong>abbandono morale e materiale</strong>” della madre.</p>
<p>Nelle intenzioni del legislatore (si parla dell’anno 1930), le ragioni di una pena così mite per tale delitto risiedevano nella consapevolezza di quel particolare stato d’animo in cui poteva versare una madre dopo aver partorito un figlio non voluto, sopratutto per mancanza di adeguate risorse economiche.</p>
<p>Proprio per tali ragioni la norma in questione tiene a specificare che l’infanticidio in condizioni di abbandono ricorre soltanto quando il fatto avvenga “<strong>immediatamente dopo il parto</strong>”, giacché in caso contrario si configura non solo il reato di omicidio ma anche l’aggravante di “<strong>aver commesso il fatto contro un discendente</strong>”.</p>
<p>E’ interessante notare inoltre che l’articolo 578, sempre in virtù di quella sorta di empatia da serbare nei confronti della puerpera che versi in condizioni di particolare fragilità emotiva, esclude categoricamente che alla stessa possano esserle contestate alcune aggravanti, quali ad esempio quella di “<strong>avere adoperato sevizie” </strong>oppure<strong> “l’aver agito con crudeltà</strong>”.</p>
<p>Occorre aggiungere inoltre che la tutela per la madre psicologicamente ed economicamente debole viene estesa addirittura agli eventuali complici dell’infanticidio, con una diminuzione rilevante della pena (da un terzo a due terzi), a condizione però che questi abbiano agito “<strong>al solo scopo di favorire la madre</strong>”.</p>
<p>Infine, è importante precisare che non si configura il reato di infanticidio in condizioni di abbandono quando la morte del feto sia procurata ancor prima del distacco dall’utero (in tal caso si potrà al più configurare il reato di interruzione volontaria della gravidanza) oppure nel caso in cui al momento del parto il neonato sia già privo di ogni segno vitale.</p>
<p>Proprio quest’ultima ipotesi è stata recentemente oggetto di un processo celebratosi presso la Corte di Assise di Roma, all’esito del quale è stata assolta con formula piena una donna accusata di infanticidio e di aver occultato il cadavere del neonato gettandolo in un cassonetto dell’immondizia.</p>
<p>La Corte in tale occasione sposò in pieno l’avvincente tesi difensiva, riconoscendo che se, come in effetti era stato dimostrato, al momento del parto il neonato era ormai già morto allora la madre non poteva certamente essere riconosciuta colpevole di infanticidio; al contempo, non poteva nemmeno rispondere di occultamento di cadavere poiché, letteralmente, la nozione di ‘cadavere’ presuppone necessariamente che la persona morta sia stata prima, anche solo per un istante, in vita.</p>
<p>Avv. Andrea Ricci</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo 575 del codice penale</p>
<br />
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		<title>Mia moglie vuole lasciarmi per suo cugino. Posso impedirlo?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Centro Il Ponte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 11:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lex & The City]]></category>
		<category><![CDATA[incesto]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sono sposato e ho con mia moglie 3 figli minori 11/9/5 anni. Mia moglie vuole lasciarmi per un cugino di primo grado che verrebbe ad abitare con i miei figli. Inoltre il cugino ha precedenti di ritiro di patente per alcol e cocaina. Posso impedire questa convivenza? Salvatore Gentile Salvatore, rispondiamo volentieri alla Sua domanda....</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sono sposato e ho con mia moglie 3 figli minori 11/9/5 anni. Mia moglie vuole lasciarmi per un cugino di primo grado che verrebbe ad abitare con i miei figli. Inoltre il cugino ha precedenti di ritiro di patente per alcol e cocaina. Posso impedire questa convivenza? Salvatore</em></p>
<p>Gentile Salvatore,</p>
<p>rispondiamo volentieri alla Sua domanda. Anzitutto è bene precisare che secondo il nostro ordinamento i rapporti tra cugini non hanno carattere incestuoso. I casi di incesto sono infatti previsti espressamente dal codice penale (articolo 564) e per ulteriori approfondimenti sul tema La invitiamo a <a title="incesto" href="http://www.centroilponte.com/rapporti-sessuali-tra-parenti-quando-si-commette-il-reato-di-incesto/" target="_blank">consultare il link</a>. E’ invece assolutamente rilevante rispetto al quesito che ci ha posto il fatto che il nuovo compagno di Sua moglie faccia uso di alcool e droghe. Tale circostanza dovrà senz&#8217;altro essere fatta valere in sede di giudizio di separazione poiché il giudice all’esito del procedimento dovrà esprimere una decisione anche sulle modalità di mantenimento e di frequentazione dei minori. Laddove questa persona dovesse essere ritenuta pericolosa o comunque nociva per la crescita dei minori il giudice potrebbe certamente imporre alla madre di vietarne la frequentazione. In conclusione, Sua moglie ha diritto di intraprendere una relazione con suo cugino anche se ha dei figli minorenni, può essere invece impedito a quest’ultimo di avere rapporti con i minori qualora dovesse essere ritenuto dannoso per i loro interessi. Nel caso avesse altri dubbi, restiamo a Sua disposizione.</p>
<p>Avv. Andrea Ricci</p>
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